Corso di formazione per lavoratori
Corsi 16 ore Rischio alto
Riferimento Legislativo: Gazzetta Ufficiale n.8 del 11 gennaio 2012 (entrata in vigore 26/01/2012) è stato pubblicato l’accordo relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui al Art.37 D.Lgs n.81/2008 del 9 aprile 2008 e smi – Accordo CSR 21 dicembre 2011
Durata: 16 ore
Descrizione: Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore edile deve ricevere, prima dell’assunzione in impresa, una formazione in tema di sicurezza di 16 ore. L’impresa sarà tenuta a dare comunicazione dell’ assunzione alla locale Cassa Edile e Scuola Edile con preavviso di almeno 3 giorni. La formazione deve essere effettuata presso scuole o enti bilaterali del settore edile come definiti dall’art 2 comma 1 del D.Lgs 81/08 o inviando (15 gg prima) la richiesta di collaborazione agli enti bilaterali stessi per poter effettuare la formazione con altri enti o presso l’impresa.
Aggiornamento: ogni 5 anni
Programmazione: quindicinale, per informazioni contattare la referente Angela Varin ai recapiti indicati a lato
Obbligo di frequenza: 90%